Regolamenti

Regolamento dell'Istituto di Studi sull'Asia

Art. 1.

Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Centro “ISTITUTO DI STUDI SULL’ASIA", di seguito denominato “ ISA” .

 

Art. 2.

Scopo e Compiti

Il Centro si inserisce nell’ambito di ricerca corrispondente al settore ERC 1.Social sciences and Humanities (SH) ed ha come scopo la collaborazione scientifica interdisciplinare tra gli studiosi che si occupano di Asia presso diversi dipartimenti dell’Università di Torino al fine di accrescere la capacità di ricerca dell’Ateneo nel campo degli studi sull’Asia.  

 

 

Sono compiti del Centro:

a) la promozione di collaborazioni interdisciplinari tra i ricercatori dell'Ateneo, necessarie a una più incisiva azione negli studi sull’Asia nel campo delle scienze umane e sociali;

b)  l’incremento delle capacità di ricerca dell’Ateneo in ambito internazionale;

 

c)  la promozione della collocazione nazionale e internazionale dell’Università di Torino come polo di attrazione per gli studi sull’Asia.

 

d) la promozione della visibilità e disseminazione dei risultati scientifici e delle attività del Centro e dei singoli Dipartimenti e studiosi.

 

 

 

Art. 3.

Partecipazione al Centro

Alle attività del Centro partecipano i Docenti ed i Ricercatori dell’Ateneo che ne facciano richiesta al Direttore del Centro, nonché il personale tecnico.

Alle attività del Centro collaborano dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori ed altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

 

La partecipazione al Centro è aperta a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Sono Dipartimenti fondatori:

 

  • Dipartimento di Culture, Politica e Società
  • Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”
  • Dipartimento di Giurisprudenza
  • Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
  • Dipartimento di Management
  • Dipartimento di Studi Storici
  • Dipartimento di Studi Umanistici

 

 

Art. 4.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie derivano da:

fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro;

finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati;

finanziamenti provenienti da bandi competitivi nazionali e internazionali.

 

Art. 5.

Struttura e Sede

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dai Dipartimenti aderenti.

Il Centro ha sede presso il Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena, 100.

 

Art. 6.

Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Area Amministrazione e Contabilità del Polo Campus Luigi Einaudi (Dipartimento di Giurisprudenza).

L'affidamento della gestione amministrativa può essere modificato su proposta del Comitato Scientifico e previo assenso del Dipartimento interessato, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

 

Art. 7.

Organi

Sono organi del Centro:

a)  Il Comitato Scientifico

b)  Il Comitato di Gestione

c)  Il Direttore.

 

Art. 8.

Comitato Scientifico

Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. E’ composto:

da non meno di sette componenti designati dai Dipartimenti, tra le varie categorie di soggetti partecipanti al Centro, nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo;

dal Direttore del Centro.

Nella prima seduta utile il Comitato provvede a coinvolgere al proprio interno membri esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all’Ateneo.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Vice Direttore.

Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere rinominati.

 

Art. 9.

Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato:

determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;

determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;

approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell’art. 3;

nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo;

designa il Direttore;

approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro

approva modifiche al presente Regolamento.

 

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di tre membri del Comitato.

La convocazione del Comitato da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno quattordici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, inclusi i membri esterni, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.

 

Art. 10.

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

a)  dal Direttore del Centro;

b)  da n. 6 rappresentanti del Comitato Scientifico scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo;

Salvo casi di indisponibilità, i componenti del Comitato di Gestione sono scelti in modo da garantire la presenza di un componente per ogni Dipartimento.

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

 

Art. 11.

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

-           esegue tutte le deliberazioni assunte dal Comitato Scientifico;

-           verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite dal Comitato Scientifico;

-           propone la stipula di convenzioni e/o di contratti.

 

 

Art. 12.

Il Direttore

Il Direttore del Centro è designato, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti e ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rinominato.

Il Direttore:

rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;

verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato;

convoca e presiede il Comitato Scientifico;

coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;

cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;

redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;

redige la proposta di budget;

aggiorna periodicamente l’elenco dei Docenti e Ricercatori dell’Ateneo che partecipano alle attività del Centro;

per gli adempimenti di cui all’art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro.

 

Art. 13.

Valutazione

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.

 

Art. 14.

Durata

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.

Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

 

Art. 15.

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.